Club Magic Moon 

Via Maestri del Lavoro 13/G

45030 - Santa Maria Maddalena

Occhiobello (RO)

Tel. +39 3930319116

mail: info@clubmagicmoon.it

 

ASSOCIAZIONE FEDERITALIA

P.IVA 0168495096

 

Club Magic Moon - per solə maggiorenni - riservato solo alle sociə e ai soci

 

STATUTO DEL CLUB MAGIC MOON

STATUTO DEL CLUB MAGIC MOON

Art. 1 – Costituzione e Sede

Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile, art. 148 comma 8 del testo unico Imposte sui redditi e testo unico leggi pubblica sicurezza è costituita l'associazione denominata: "CLUB MAGIC MOON" con sede in OCCHIOBELLO (RO) Via MAESTRI DEL LAVORO N. 13/G. L'Associazione si affilia all'Ente Nazionale di Promozione Sociale Federitalia, riconosciuto dal Ministero dell'Interno, del quale accetta lo statuto e i regolamenti, al fine di avvalersi delle vigenti disposizioni di legge in materia di associazionismo e di agevolazioni fiscali.

Art. 2 – Scopi e finalità

L’Associazione è un ente non commerciale, apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna, elettività e gratuità delle cariche associative.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere iniziative sociali, educative, culturali, ricreative e di benessere della persona, attraverso attività volte a favorire la socialità, l’aggregazione, lo scambio intergenerazionale e interculturale, nonché il benessere psicofisico e la crescita civile dei soci e delle socie.

In particolare, l’Associazione si propone di:

  • Realizzare momenti di incontro, socializzazione e benessere personale per la cura della mente, del corpo e della salute psicofisica, allestendo spazi dedicati all’uopo;

  • Favorire la crescita e la maturazione umana e civile della persona nelle sue componenti maschili, femminili e non binarie, incentivando l’amicizia, l’incontro e lo scambio di esperienze sul tema della sessualità intesa come espressione libera e consapevole del sentimento, del sesso e del comportamento, operando per il superamento dei tabù e delle crisi relazionali e di coppia;

  • Promuovere la conoscenza e lo sviluppo dei rapporti interpersonali, dell'immagine, dell'estetica e del naturismo, quest'ultimo inteso come filosofia di rispetto per la natura, senso di libertà personale, accettazione e linguaggio del corpo;

  • Svolgere attività di divulgazione, formazione, istruzione e approfondimento, anche di natura scientifica, per ampliare la consapevolezza dei soci e delle socie rispetto ai nuovi costumi sociali e affettivo-sessuali;

  • Organizzare manifestazioni, rassegne artistiche, folkloristiche, musicali, teatrali e cinematografiche, eventi di danza (etnica, tribale e burlesque, esibizioni drag queen) e proiezioni video, nel pieno rispetto delle libertà e della dignità personale dei partecipanti e delle partecipanti;

  • Organizzare viaggi, feste e serate ricreative a favore dei soci e delle socie, anche al di fuori della sede legale, potendo prendere in gestione, locazione o comodato d’uso strutture e spazi idonei in tutto il territorio nazionale;

  • Gestire, ad uso esclusivo dei propri associati e delle proprie associate, un posto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande e piccola ristorazione, in conformità alle vigenti autorizzazioni amministrative e sanitarie.

L’Associazione si oppone fermamente a ogni forma di violenza, abuso, discriminazione e illegalità. L’Associazione vieta l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e qualsiasi attività legata allo sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione all’interno dei propri locali o nel corso delle proprie attività. Qualora si ravvisino comportamenti contrari alla legge o al decoro all'interno dei locali dell'ente, il Consiglio Direttivo disporrà l’immediato allontanamento ed espulsione dei responsabili, riservandosi di agire nelle sedi opportune.

Per il raggiungimento dei fini sociali, i soci e le socie possono prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. È espressamente vietata la corresponsione di stipendi o compensi generici ai soci e alle socie per l'attività di volontariato. Sono ammessi esclusivamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge e deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

a) La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento anticipato potrà essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei soci e delle socie con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 4 – Soci e Socie dell'associazione

a) Possono essere soci e socie dell’Associazione tutti i cittadini e tutte le cittadine che ne condividano le finalità e accettino le regole del presente Statuto. È espressamente escluso qualsiasi rapporto associativo temporaneo.

b) La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo su apposito modulo predisposto dall'Associazione.

c) Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. In caso di diniego, il provvedimento deve essere comunicato all'interessato o all'interessata, che può presentare ricorso entro 30 giorni. Sul ricorso si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei soci e delle socie nella prima convocazione utile.

d) I soci e le socie in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le assemblee con diritto di voto singolo (se maggiorenni) e di prendere parte alle attività e manifestazioni organizzate dall'ente.

e) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci e le socie maggiorenni in regola con il pagamento delle quote, purché non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o pene detentive superiori a un anno.

f) L'adesione all'Associazione comporta per il socio o la socia:

  • L'obbligo di versare la quota associativa annuale (tessera) e gli eventuali contributi straordinari deliberati dagli organi sociali per lo svolgimento delle attività. La quota associativa e le altre somme versate sono intrasmissibili (salvo trasferimento a causa di morte), non rimborsabili e non rivalutabili;

  • L'obbligo di osservare rigorosamente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione.

g) I soci e le socie possono essere soggetti a sospensione, espulsione o radiazione deliberate dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

  • Grave inosservanza delle norme dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;

  • Condotta immorale, indecorosa o lesiva del prestigio, del patrimonio o degli scopi dell’Associazione;

  • Morosità protratta nel pagamento della quota sociale o dei contributi ordinari senza giustificato motivo.

h) Contro i provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione, il socio o la socia può presentare ricorso all’Assemblea dei soci e delle socie entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. L'Assemblea delibera in via definitiva nella sua prima riunione utile.

Art. 5 – Gli organi dell'associazione

a) Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei soci e delle socie, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 6 – L'Assemblea

a) L'assemblea della Associazione:

  • È l'organo sovrano della Associazione;

  • È costituita con voto deliberativo dagli iscritti e dalle iscritte in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari;

  • Ogni socio o socia ha diritto a un voto e può essere portatore o portatrice di un massimo di 1 (una) delega scritta rilasciata da un altro socio o da un'altra socia avente diritto al voto;

  • È convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci e delle socie;

  • La convocazione deve:

    • Avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;

    • Essere affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità (compreso il sito internet);

    • Indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori;

  • Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo;

  • Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

  • Apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti.

b) Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all'O.D.G.:

  • Elezione del Presidente;

  • Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione;

  • Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell'organizzazione e dell'amministrazione.

c) Le delibere dell'Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei soci e delle socie con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 7 – Validità assembleare

a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delle associate aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio e ogni socia ha diritto ad un voto.

b) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati e delle associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

c) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati e delle associate intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 8 – Assemblea straordinaria

a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra idonea forma di comunicazione spedita ai soci e alle socie almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

b) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo della Associazione

a) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione;

b) È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri;

c) Esso sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci e delle socie;

d) Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti;

e) Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;

f) Nel caso l'assemblea le abbia delegato l'elezione del Presidente, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, procede all'attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti del Consiglio Direttivo;

g) I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni.

Art. 10 – Convocazione del Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Art. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e delle socie;

  • b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

  • c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e delle socie da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci e delle socie;

  • d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati e delle associate;

  • e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci e le socie qualora si dovessero rendere necessari;

  • f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci e delle socie.

Art. 12 – Il Presidente

a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;

b) Convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni;

c) Stipula gli atti inerenti l'attività associativa;

d) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;

e) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Art. 13 – Processi verbali

a) Di tutte le riunioni dell'assemblea e della Presidenza, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri. L'Associazione deve tenere i seguenti libri/registri: registro associati e associate, registro verbali deliberazioni del Consiglio Direttivo, Registro delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e delle socie, registro cassa, tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il rendiconto

a) Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

b) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e delle associate.

c) Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati e di tutte le associate, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 15 – Anno sociale

a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 16 – Patrimonio

a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e delle socie e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci e le singole socie non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune;

b) Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;

c) I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

a) In caso di estinzione, cessazione o scioglimento dell'associazione, questo è deliberato dall'assemblea generale dei soci e delle socie, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci e delle socie esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci e delle socie avente per oggetto lo scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci e delle socie con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

b) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

c) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Presidente

 

 

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